La contestazione dei fatti allegati dal danneggiato: note critiche sull’applicazione dell’art. 115 c.p.c. nel giudizio di responsabilità civile

La contestazione dei fatti allegati dal danneggiato: note critiche sull’applicazione dell’art. 115 c.p.c. nel giudizio di responsabilità civile

Per meglio comprendere il concreto atteggiarsi delle preclusioni in ambito risarcitorio occorre muovere da una premessa e cioè che il danno-conseguenza si manifesta nella sfera di chi lo subisce e, dunque, resta ignoto al responsabile: per l’effetto, è da escludersi che – in un processo caratterizzato da una “struttura dialettica a catena” (così Cass. 12636/2005) – l’integrazione delle allegazioni attoree possa essere determinata dalla necessità di replicare alle difese svolte dal convenuto, atteso che quest’ultimo non è gravato di alcun onere di contestazione del pregiudizio lamentato dal danneggiato (Cass. 3576/2013). In definitiva, quantomeno in ambito risarcitorio, quell’approccio “rigorista” secondo cui l’attore deve allegare analiticamente tutti i fatti a sostegno della propria domanda già in citazione (Cass. 13328/2015) ben potrebbe – e dovrebbe – assurgere a orientamento prevalente e ciò al fine di pervenire ad una maggiore “concentrazione” della fase introduttiva (così come perseguita, peraltro, dalla Legge delega di riforma del processo civile).