RC Sanitaria: la prova del massimale di polizza incombe(rà) sull’assicuratore

RC Sanitaria: la prova del massimale di polizza incombe(rà) sull’assicuratore

Per quanto sia interesse preminente dell’assicuratore quello di non subire una condanna per un importo superiore al massimale di polizza, il principio di diritto espresso dalla Corte non può essere condiviso, atteso che il massimale non costituisce un fatto sopravvenuto che modifica il diritto azionato dall’assicurato, ma pone ab origine un limite alla prestazione assicurativa e, dunque, non integra un’eccezione in senso stretto; d’altro canto, una volta che la Legge Gelli verrà pienamente attuata ed anche nei giudizi di responsabilità sanitaria (quale appunto quello da cui trae origine la sentenza in commento) il terzo danneggiato potrà esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, è su quest’ultimo che incomberà l’onere di allegare e provare tempestivamente il massimale di polizza (così come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del massimale RCA).